(Nuotopunto.com) - A seguito della pubblicazione dei decreti legge 24/12/2021 n. 221 e 30/12/2021 n. 229 e dell’aggiornamento delle linee guida del Dipartimento per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri, la Federazione italiana nuoto ha a propria volta aggiornato le linee guida relative sia all’organizzazione di allenamenti e competizioni sia all’attività natatoria di base e alla balneazione.

Riepiloghiamo le principali variazioni rispetto alla precedente edizione:

Allenamenti e competizioni sportive

  • La capienza consentita per l’accesso del pubblico alle competizioni e agli eventi sportivi organizzati all’aperto non può essere superiore al 50% della capienza massima, mentre per le competizioni e gli eventi sportivi al chiuso, la capienza consentita per l’accesso del pubblico non può essere superiore al 35% della capienza massima consentita
  • A partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute:
    • l’accesso a eventi e competizioni sportive;
    • l’accesso, all’aperto e al chiuso, a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, centri
    benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6;
    • la pratica di sport di squadra e di contatto, sia al chiuso che all’aperto;
    • l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, in questo caso con esclusione dell’obbligo di
    certificazione anche per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;

Attività natatoria di base e balneazione

  • A partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, l’accesso ai servizi e attività sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute
  • normative di riferimento